Il TFM non è il TFR dell’amministratore. La Cassazione lo ha detto chiaramente

Il TFM non è il TFR dell'amministratore: la Cassazione fa chiarezza. Scopri come funziona il Trattamento di Fine Mandato e come azzerare i rischi fiscali.

La tenuta fiscale di qualsiasi strumento dipende dalla documentazione che lo supporta. Vale per le trasferte – ne parliamo qui – e vale ancora di più per il TFM.

Cos’è il TFM e come funziona

Il Trattamento di Fine Mandato è l’indennità che la società riconosce all’amministratore al termine del suo incarico. Non è uno stipendio, non è un bonus. È un accantonamento che la società costituisce anno per anno durante il mandato e liquida all’amministratore quando il rapporto si conclude.

Funziona su due livelli simultanei. Per la società, l’accantonamento annuale è un costo deducibile nell’esercizio in cui matura, non in quello in cui viene pagato. Ogni anno che passa, il fondo cresce e l’imponibile IRES si riduce. Per l’amministratore, la somma ricevuta a fine mandato non si cumula con i redditi dell’anno di incasso ma viene tassata separatamente, con un’aliquota calcolata sulla media dei redditi del biennio precedente. Il risultato, se pianificato bene, è un’aliquota significativamente inferiore a quella marginale ordinaria.

La condizione che attiva entrambi i vantaggi è una sola: un atto scritto con data certa anteriore all’inizio del mandato che specifichi l’importo o i criteri per determinarlo. Senza quella data certa, i vantaggi scompaiono, sia per la società che per l’amministratore.

Il confronto che chiarisce tutto

Prendiamo un amministratore che già percepisce un compenso annuo di 50.000 euro. La società decide di riconoscergli un TFM di 30.000 euro l’anno. Dopo dieci anni, il fondo vale 300.000 euro. Confrontiamo due scenari.

Scenario A — con TFM correttamente strutturato

Ogni anno la società deduce 30.000 euro come accantonamento al fondo TFM. Risparmio IRES annuo: 7.200 euro (24% di 30.000). In dieci anni: 72.000 euro di IRES risparmiata. Quando il mandato finisce, l’amministratore riceve 300.000 euro soggetti a tassazione separata. Ipotizzando un’aliquota media del 30% – si tratta di una simulazione: con una pianificazione accurata può essere anche inferiore – l’imposta è 90.000 euro. Netto per l’amministratore: 210.000 euro.

Scenario B — senza TFM, compenso aggiuntivo ogni anno

La società eroga quegli stessi 30.000 euro l’anno come compenso aggiuntivo. Per la società sono deducibili. Per l’amministratore però si cumulano ai 50.000 già percepiti, portando il reddito complessivo a 80.000 euro. Quella fascia sconta un’aliquota IRPEF del 43%. Imposta annua sui 30.000 aggiuntivi: circa 12.900 euro. In dieci anni: 129.000 euro di imposte sugli stessi 300.000 euro lordi. Netto: 171.000 euro.


Scenario A — con TFMScenario B — compenso aggiuntivo
Costo annuo per la società30.000 €30.000 €
IRES risparmiata in 10 anni72.000 €72.000 €
Lordo erogato all’amministratore300.000 €300.000 €
Aliquota applicata~30% (tassazione separata)43% (aliquota marginale)
Imposte pagate90.000 €129.000 €
Netto incassato210.000 €171.000 €

La differenza è 39.000 euro in tasca all’amministratore — a parità di costo per la società. Dipende interamente da come è strutturato il rapporto fin dall’inizio.

Cosa dice la giurisprudenza

Per anni l’Agenzia delle Entrate ha contestato i TFM più generosi sostenendo che l’accantonamento non potesse superare il compenso annuo dell’amministratore diviso per 13,5, la stessa formula che si usa per calcolare il TFR dei dipendenti. Una regola semplice, comoda, e giuridicamente infondata.

Con la sentenza n. 24848 del 6 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’importo accantonato a titolo di TFM non deve essere necessariamente proporzionato al compenso annuo dell’amministratore. Non esiste una norma che obblighi le società a dedurre le quote di accantonamento nelle forme e nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti. La Corte ha escluso che possa applicarsi l’art. 2120 c.c., dettato per i lavoratori dipendenti. Stesso principio confermato nelle ordinanze n. 25435 del 29 agosto 2022 e n. 15966 del 2024, e da ultimo con l’ordinanza n. 18026 del 3 luglio 2025 che ha chiuso il contenzioso sull’assimilazione TFM/TFR.

Il TFM non è il TFR, non segue le sue regole, non ne eredita i limiti.

Cosa conta davvero

La Cassazione non ha aperto le porte a qualsiasi importo. Ha spostato il criterio di valutazione su un terreno diverso – e più ampio – rispetto alla semplice proporzione col compenso.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 124/E del 2017 chiarisce che l’importo deve essere determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa. La sentenza della CTR Milano n. 5280/18/2018 lo ha confermato: il legislatore non ha posto nessun tetto massimo di deducibilità, né ha imposto i criteri del TFR. I parametri rilevanti sono la capacità reddituale dell’impresa, la complessità del ruolo gestito e la realtà operativa.

Un amministratore che gestisce una società con utili significativi e percepisce un compenso volutamente contenuto non è costretto a un TFM proporzionalmente basso. Il parametro è la realtà economica dell’impresa, non il cedolino.

La trappola formale che annulla tutto

Il TFM più generoso del mondo non vale nulla se manca un elemento: la data certa anteriore all’inizio del mandato.

In base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera c) e 105, comma 4 del TUIR, le quote accantonate sono deducibili per competenza solo se il diritto all’indennità risulta da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto, con specificazione dell’importo o dei criteri per calcolarlo. In assenza, si applica l’art. 95, comma 5 del TUIR – deduzione per cassa, solo nell’anno del pagamento – e l’amministratore perde la tassazione separata.

Con l’ordinanza n. 19445 del 10 luglio 2023, la Cassazione ha chiarito due punti precisi. Il TFM attribuito contestualmente alla nomina non soddisfa il requisito dell’anteriorità, i due atti devono essere distinti e la delibera sul TFM deve precedere l’accettazione della carica. Le dimissioni seguite da immediata rinomina dello stesso soggetto non costituiscono interruzione reale del rapporto: l’anteriorità rimane carente anche in quel caso.

Se la nomina avviene tramite assemblea senza atto notarile, il modo più sicuro è inviare la delibera via PEC subito dopo la chiusura dell’assemblea, prima che il designato accetti formalmente l’incarico.

Il doppio vantaggio che quasi nessuno sfrutta fino in fondo

Quando il TFM è strutturato correttamente, produce due effetti fiscali simultanei.

Per la società: l’accantonamento annuale è deducibile per competenza ai sensi degli artt. 17, comma 1, lettera c) e 105, comma 4 del TUIR, riducendo l’imponibile IRES di ogni esercizio. Non si aspetta l’erogazione: il risparmio fiscale matura anno per anno mentre il fondo cresce.

Per l’amministratore: al momento dell’erogazione, il TFM viene tassato separatamente ai sensi dell’art. 17 del TUIR. L’imposta si calcola sulla media delle aliquote IRPEF del biennio precedente, con un risparmio che può superare il 20% rispetto alla tassazione ordinaria.

Un TFM di 300.000 euro accumulato in dieci anni paga le tasse come se fosse reddito distribuito in quote annuali. Non come se fosse tutto incassato nello stesso anno con l’aliquota marginale al 43%.

Chi deve controllare adesso

Se sei amministratore di una SRL e non hai un TFM formalizzato, la finestra è il prossimo rinnovo del mandato o una delibera assembleare che preceda formalmente l’accettazione della carica attuale.

Se hai già un TFM ma l’importo è stato fissato con la regola del compenso diviso 13,5, vale la pena rivalutarlo. Quella formula appartiene al TFR. Il TFM segue criteri diversi, e la giurisprudenza ha aperto uno spazio che molte aziende non stanno usando.

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Matteo Frosi

Autore

Matteo Frosi

Tax & Wealth Advisor. Specializzato in pianificazione fiscale strategica, protezione patrimoniale e fiscalità dell’economia digitale.